I nostri obiettivi

La Camera Avvocati Industrialisti ha come obiettivi la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia con particolare riguardo al settore della proprietà industriale ed intellettuale, il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo dell’avvocato nella tutela giudiziale e stragiudiziale, l’educazione, l’aggiornamento e la formazione degli avvocati nel settore della proprietà industriale ed intellettuale, l’organizzazione di eventi, incontri, seminari, la promozione di rapporti e accordi nazionali ed internazionali con altre entità, istituzioni e associazioni forensi e la rappresentanza a livello nazionale e internazionale delle istanze degli avvocati associati.

Lo Statuto

Paragrafo I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1

È costituita l’Associazione denominata Camera degli Avvocati Industrialisti, regolata dal presente Statuto e, in quanto non disponga, dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti (di seguito l’ “Associazione”).

ARTICOLO 2

L’Associazione ha sede in Milano, presso e nello studio del Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

L’Associazione non ha finalità di lucro. Essa ha per oggetto: a) la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia con particolare riguardo al settore della proprietà industriale ed intellettuale, e al ruolo dell’avvocato ed alle relative eventuali specializzazioni, nonché più in generale ogni iniziativa concernente la promozione del settore e le funzioni in esso svolte dall’avvocatura; b) il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo dell’avvocato nella tutela giudiziale e stragiudiziale avente ad oggetto la materia della proprietà industriale ed intellettuale in sede civile e penale ed in ogni altra sede anche amministrativa e/o avanti a organismi internazionali; c) l’educazione, l’aggiornamento e la formazione degli avvocati nel settore della proprietà industriale ed intellettuale, anche con riferimento alla specializzazione; d) l’organizzazione di eventi, incontri, seminari, e più in generale ogni attività divulgativa, educativa, formativa; e) la promozione di rapporti e accordi nazionali ed internazionali con altre entità, istituzioni e associazioni forensi, o anche di altro genere, attive nel settore della proprietà industriale ed intellettuale; f) la rappresentanza a livello nazionale e internazionale delle istanze degli avvocati associati e più in generale del ruolo dell’avvocatura, nei rapporti con istituzioni di ogni genere, ordine e grado, fra cui altri organi dell’Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l’Ordine Giudiziario, altre associazioni di categoria e comunque ogni entità e/o sede ove sia opportuno o necessario svolgere tale rappresentanza.

ARTICOLO 4

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo.

Paragrafo II – I soci

ARTICOLO 5
  1. Possono chiedere di iscriversi alla Camera degli Avvocati Industrialisti gli avvocati che esercitano la libera professione con prevalenza nei settori della proprietà industriale ed intellettuale nel ramo civile e/o penale, che sono iscritti a un Albo circondariale. Essi devono condividano gli scopi dell’associazione ed accettare il presente statuto.
  2. I soci sono:
    a) fondatori;
    b) ordinari;
    c) d’onore.
  3. Appartengono alla categoria dei Soci Fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo della Camera degli Avvocati Industrialisti.
  4. Appartengono alla categoria dei Soci Ordinari, i Soci Fondatori e gli avvocati in possesso dei requisiti indicati nel comma primo la cui domanda, presentata da due Soci, di cui uno Fondatore, sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
  5. Possono essere nominati Soci d’Onore, per iniziativa unanime del Consiglio Direttivo, avvocati che abbiano dato lustro e prestigio alla professione forense nel settore della proprietà industriale ed intellettuale.
    I Soci d’Onore nelle Assemblee hanno voto soltanto consultivo.
  6. La qualifica di Socio non è trasmissibile e si perde per decesso, omesso pagamento della quota sociale, esclusione, recesso, nonché per cancellazione dall’albo.
    I Soci d’Onore e quelli Fondatori conservano tuttavia la loro qualità nella ipotesi di cancellazione dall’albo che sia avvenuta a domanda o per raggiunti limiti di età.
    Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni che l’Assemblea ovvero il Consiglio Direttivo vorrà adottare. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare l’esclusione del Socio per gravi motivi. La delibera di esclusione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
    L’esclusione dei Soci può essere deliberata anche all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
    Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’Associazione stessa. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi eventualmente versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il recesso non esime dal pagamento della quota per l’anno nel corso del quale il recesso stesso sia comunicato.

Paragrafo III – L’assemblea dei soci

ARTICOLO 6

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 5 del presente Statuto ed è ordinaria o straordinaria.

Ad essa devono essere sottoposti:

(a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
(b) le modificazioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni;
(c) il bilancio dell’esercizio sociale;
(d) la nomina del Consiglio Direttivo;
(f) gli altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, che ricorre  il 31 dicembre di ogni anno,  per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno due terzi dei soci.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera, posta elettronica, o altro mezzo equipollente, trasmesse a ciascuno dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea si riunisce presso la sede, o in altra località o ovvero da remoto con mezzi di videoconferenze, che deve contenere, oltre a data, ora e luogo e/o mezzo di adunanza, anche l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 7

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci.I Soci possono essere rappresentati da altri Soci, ma non da terzi. Il delegato non può rappresentare più di tre Soci.
Ogni Socio, ad eccezione dei Soci d’Onore, ha diritto a un voto. I soci Fondatori hanno diritto a un voto.

ARTICOLO 8

Ove non diversamente statuito, le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Le deliberazioni dell’Assemblea relative a:

– modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto,
– scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
– esclusione del Socio;

sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

ARTICOLO 9

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente, laddove eletto, ovvero in sua mancanza dalla persona eletta a maggioranza dei Soci presenti.
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero, in sua mancanza, dai soggetti di cui sopra e dal Segretario e trasmessi a ciascun Socio.

Paragrafo IV – Il consiglio direttivo

ARTICOLO 10

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da minimo tre sino a un massimo di nove persone nominate ogni due anni dall’Assemblea dei Soci, al quale spettano indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di opportunamente delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è rieleggibile.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente un Segretario ed un Tesoriere.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere. Ad esso è demandata la redazione del bilancio annuale della gestione dell’Associazione, da approvarsi a maggioranza in occasione dell’Assemblea Annuale.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di due membri del Consiglio e comunque non meno di una volta all’anno.
Il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione vengono specificati in avviso da comunicare ai Consiglieri, anche con telefax o email o mezzi equipollenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, che potrà essere tenuta anche per mezzo di videoconferenza.

ARTICOLO 13

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente ed, in difetto, dal Vice-Presidente, laddove eletto, ovvero da chi sia nominato a presiedere dalla maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti e trascritte in apposito verbale, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.
In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

ARTICOLO 14

La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente del Consiglio Direttivo.

Paragrafo V – Il patrimonio

ARTICOLO 15

Le entrate dell’Associazione sono costituite da contributi, offerte, donazioni, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve e, comunque, beni di ogni genere che diventino di proprietà dell’Associazione.
I Soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale il cui ammontare verrà determinato ogni anno dall’Assemblea dei Soci e che per il primo biennio a far data dalla costituzione dell’Associazione è fissata in euro 50 annui.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo, il quale deve contenere, tra l’altro, le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse, integrative, secondarie o strumentali ovvero accessorie.

Paragrafo IV – Scioglimento

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci la quale provvederà alla nomina di un Liquidatore.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

ARTICOLO 17

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.